Ente e Storia

L'idea di sostenere la scelta cremazionista si è affermata a Torino nella seconda metà del XIX secolo. Da allora, l'ente SOCREM Torino con la sua storia ha sempre garantito trasparenza, delicatezza, sostegno e rispetto alla persona in tutte le sue attività.

Consiglio direttivo e Collegio dei revisori

Consiglio Direttivo
Presidente: Giovanni Battista POLLINI
Vice Presidente: Alice MERLETTI
Tesoriere: Fabrizio GOMBIA
Presidente Emerito: Bruno SEGRE
Consigliere: Giorgio BORRA
Consigliere: Alessandra BRUNA


Consigliere: Eros Durante
Consigliere: Roberto FERRARI
Consigliere: Mario GATTIGLIA
Consigliere: Silvana GIOVANNINI
Consigliere: Andrea RANGHIERI
Consigliere: Piero RUSPINI

Collegio dei Revisori 
Presidente: Adalgiso GABARDI
Revisore: Giovanni BOIDI
Revisore: Alfredo GALASSO
Revisore supplente: Massimiliano BASILIO
Revisore supplente: Alessandro PIGA

Lo Statuto

Art. 1. – Denominazione e sede

La “Società per la Cremazione di Torino Associazione di Promozione Sociale”, siglabile in “SOCREM Torino APS” è un’Associazione di Promozione Sociale senza scopo di lucro, che come Ente del Terzo Settore agisce ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 117/2017. È stata costituita in Torino il 6 aprile 1883, è stata riconosciuta quale Ente Morale con R.D. 25 febbraio 1892 ed ha personalità giuridica; ha sede in Torino, Corso Turati n. 11/c e può istituire uffici, sezioni o sedi secondarie anche in altre località, sia in Italia sia all’estero. L’eventuale trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune non comporta modifica del presente Statuto, salvi gli obblighi di informazione nei confronti dei terzi e di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2. – Finalità dell’Associazione

La SOCREM Torino è una Associazione di Promozione Sociale apolitica e apartitica costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale.
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 117/2017, tali attività di interesse generale consistono nell’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2017.
La SOCREM Torino, pertanto, nell’ambito di tali attività di interesse generale persegue i seguenti scopi:
a.   la cremazione dei Soci defunti;
b.   l’attestazione della volontà dei Soci di essere cremati e dell’eventuale destinazione delle ceneri;
c.   l’effettuazione del servizio di cremazione ai sensi della normativa vigente;
d.   la diffusione del rito della cremazione, intesa come manifestazione di civiltà e di progresso, anche tramite la promozione di iniziative di carattere sociale, culturale e legislativo;
e.   la realizzazione, la conservazione e la gestione di aree crematorie e di cinerari;
f.   la conservazione delle ceneri come culto della memoria oppure la dispersione delle ceneri (in area cimiteriale o in natura o in sedi private) oppure l’affidamento a familiari o persone designate dal Socio;
g.   la raccolta, la custodia e l’attestazione delle eventuali disposizioni di fine vita dei Soci;
h.   la promozione di studi storici e di ricerche sulla cremazione, nonché la partecipazione ad iniziative ed istituzioni culturali che operano nell’ambito di discipline affini;
i.   il sostegno economico ad associazioni culturali senza scopo di lucro che abbiano tra i loro fini la diffusione dell’idea cremazionista;
j.   la pubblicazione di libri, riviste, saggi e opuscoli sulla cremazione anche mediante iniziative culturali proprie o di altre istituzioni;
k.   l’assunzione di iniziative nel campo della solidarietà attraverso interventi rivolti in particolare ad affrontare i problemi legati alla solitudine ed alla malattia;
l.   la cremazione di animali di affezione, la promozione di tale attività anche tramite iniziative di carattere sociale, culturale e legislativo.
I predetti scopi possono essere perseguiti anche attraverso la partecipazione ad enti o società preesistenti o all’uopo costituite.

 

Art. 3. – Soci

La SOCREM Torino è costituita dai Soci che con l’adesione all’Associazione manifestano la propria scelta cremazionista e si obbligano ad osservare questo Statuto ed i Regolamenti e tutte le disposizioni vigenti nell’Associazione. Tutti i soci maggiorenni al corrente con il pagamento della quota sociale di iscrizione, hanno sia diritto al voto in seno all’Assemblea dei soci, tanto ordinaria che straordinaria, che di essere eletti alle cariche sociali. A tutti i soci minorenni è riconosciuto l’elettorato attivo, attraverso chi esercita la responsabilità genitoriale, che rappresenterà, altresì, il minore in ogni rapporto con l’associazione. Tutti i soci hanno il diritto, previo congruo preavviso, di esaminare i libri sociali, specificandone le motivazioni. La SOCREM Torino si avvale della collaborazione di soci volontari nel rispetto degli art. 17 e 18 del d.lgs. n. 117/2017.

Art. 4. –  Associati
I Soci si distinguono in ordinari e benemeriti. 

Art. 5. – Soci ordinari
Sono Soci ordinari coloro che avendo personalmente scelto il rito della cremazione versano la quota di iscrizione nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 6. – Soci benemeriti
Sono Soci benemeriti le persone che sostengono l’attività della SOCREM Torino con un contributo significativo, di regola non inferiore a cento volte la quota di iscrizione stabilita per i Soci ordinari, ovvero coloro che abbiano concorso a dare incremento all’attività della SOCREM Torino con donazioni, lasciti o in qualsiasi altro modo ritenuto idoneo dal Consiglio Direttivo. La proclamazione dei Soci benemeriti è deliberata dall’Assemblea generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 7. –  Recesso
Il recesso dall’associazione non dà diritto al rimborso dei contributi versati a qualsiasi titolo.

Art. 8. – Presidenti e Consiglieri onorari
Il Consiglio Direttivo può proporre all’Assemblea la proclamazione di Presidenti onorari e di Consiglieri onorari per particolari meriti acquisiti durante la loro permanenza nel Consiglio Direttivo della Società e conferisce attestati di benemerenza a coloro che, con l’opera di volontariato, abbiano significativamente concorso a realizzare gli scopi della SOCREM Torino.

Art. 9. – Diritto d’uso cellette
Il diritto d’uso delle cellette della SOCREM Torino per la conservazione delle ceneri dei cremati e dei servizi accessori è riservato ai Soci della Società, ai coniugi, conviventi, parenti ed affini di Soci ancorché deceduti, con le modalità e previo pagamento del corrispettivo fissato dal Consiglio Direttivo.

Art. 10. – Assemblea
I Soci costituiscono l’Assemblea e hanno diritto ad un voto. Si applica l’art. 2373 c.c., in quanto compatibile.
I Soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro Socio; ogni Socio può ricevere un numero di deleghe pari al numero massimo previsto dal D.Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa vigente applicabile. Si applicano i commi quarto e quinto dell’art. 2372 c.c., in quanto compatibili.
L’Assemblea può eleggere per lo svolgimento dei lavori due scrutatori ed un segretario.

Art. 11. –  Convocazione
L’Assemblea annuale per l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio previsionale è convocata in tempo utile per il relativo deposito entro i termini previsti per legge.
L’Assemblea è altresì convocata quando occorra procedere alla nomina degli organi Sociali , nonché ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di un terzo dei Consiglieri in carica o di almeno 50 (cinquanta) dei Soci aventi diritto al voto o dall’Organo di Controllo. In tali casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Art. 12. – Assemblea ordinaria e straordinaria. Costituzione e quorum
L’Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno 200 (duecento) soci, presenti o rappresentati, e delibera ai sensi di legge.
L’Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci, presenti o rappresentati, e delibera ai sensi di legge.
In seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno 100 (cento) soci, presenti o rappresentati.
In seconda convocazione, l’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualora siano presenti o rappresentati almeno 120 (centoventi) associati.
Le deliberazioni dell’Assemblea, ordinaria o straordinaria, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 21 del presente Statuto, sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati, sia in prima sia in seconda convocazione. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i Consiglieri non hanno voto.
È ammessa la possibilità che le Assemblee si tengano per teleconferenza o per videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
Soddisfatte tali condizioni, l’assemblea si considererà tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente e il Segretario.
È consentita espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Art. 13. –  Patrimonio sociale
Il patrimonio della SOCREM Torino è costituito da beni mobili e immobili ivi compresi gli edifici delle aree crematorie e si alimenta:
con le quote associative;
con oblazioni, lasciti e donazioni.
È costituita una quota indisponibile del patrimonio sociale pari ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila). È vietata la distribuzione anche in modo indiretto di avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. La SOCREM Torino, non perseguendo alcun fine di lucro, reinveste gli eventuali residui d’esercizio a favore di attività istituzionali previste dal presente Statuto.

 

Art. 14. – Consiglio Direttivo composizione e nomina
L’amministrazione ordinaria e straordinaria della SOCREM Torino è affidata, salvo le materie riservate dalla legge e dal presente Statuto alla competenza dell’Assemblea, ad un Consiglio Direttivo composto di dodici membri eletti dall’Assemblea dei Soci. I Consiglieri durano in carica tre anni dall’elezione, sono rieleggibili e non percepiscono emolumenti. In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere per revoca, dimissioni, morte o sopravvenuta inidoneità fisica, il Consiglio Direttivo dovrà procedere alla surroga con il primo dei non eletti o, in mancanza/esaurimento della lista dei non eletti, con elezioni suppletive da parte dell’assemblea degli associati.

Art. 15. – Elezione Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario
Il Consiglio elegge fra i propri componenti: il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario. 

Art. 16. – Convocazione e costituzione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica da inviarsi a cura del Presidente o del Vice Presidente, dal Tesoriere o dal Segretario, almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza, per i quali sarà sufficiente il preavviso di un giorno da trasmettersi con le predette modalità agli Amministratori e all’Organo di Controllo.
In mancanza delle formalità suddette, il Consiglio è regolarmente costituito ed atto a deliberare quando sono intervenuti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell’Organo di Controllo ovvero quando sono intervenuti la maggioranza sia dei Consiglieri sia dei membri dell’Organo di Controllo e gli assenti siano stati preventivamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di questi, dal Tesoriere od in subordine dal Consigliere più anziano di età.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione o di videocomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo ove si trova il Presidente e dove deve, inoltre, trovarsi il Segretario.

Art. 17. – Competenze del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo cura la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione nel rispetto dello Statuto sociale e predispone il bilancio di esercizio ed il bilancio previsionale da presentare ogni anno all’Assemblea dei Soci. Il Consiglio delibera a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio può delegare i propri poteri ad uno o più dei propri componenti, ad eccezione della approvazione dei progetti di bilancio di esercizio e di bilancio previsionale, conferendo altresì al Consigliere delegato la facoltà di istituire procuratori generali o speciali per l’esercizio dei poteri delegati.

Art. 18. – Rappresentante Legale
Il Presidente rappresenta legalmente ed in giudizio la SOCREM Torino, presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo. In caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente o dal Tesoriere o da un altro Consigliere all’uopo designato dal Consiglio.

Art. 19. – Organo di Controllo. Revisione legale dei conti.
L’Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale di tre membri. In entrambi i casi i componenti sono scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, c.c. ed eletti nel rispetto dell’articolo 2399 c.c.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del D.Lgs. 117/2017.
I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
I componenti dell’Organo di Controllo partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee. Tale partecipazione può anche avvenire in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, attraverso le medesime modalità previste per le Assemblee.
I componenti dell’Organo di controllo devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale; la loro funzione è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno della SOCREM Torino.
La carica può essere assunta a titolo gratuito; se la nomina riguarda revisori legali iscritti nell’apposito registro, l’Assemblea potrà stabilirne un compenso entro i limiti minimi previsti dalla normativa vigente.
Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito Registro, stabilendone il compenso., salvo che intenda conferire la funzione di revisione legale all’Organo di Controllo.
In ogni caso, la funzione di revisore legale dei conti è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.
I membri dell’organo di controllo e, se diversi da questi ultimi, i revisori legali dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 20. – Estinzione o scioglimento.
In caso di estinzione o scioglimento, è fatto obbligo alla SOCREM Torino di devolvere il proprio patrimonio secondo le modalità di cui al presente articolo.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere dell’Ufficio di cui all’art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017.
Per l’estinzione, lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio sociale l’Assemblea Straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Art. 21. – Clausola di rinvio.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni vigenti in materia di Terzo settore e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii., le relative disposizioni attuative e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Il Regolamento

Art. 1

Al fine di garantire la tutela della volontà dei Soci, l’adesione dei cui all’art. 3 dello Statuto si intende permanente, salvo revoca espressa. Il Consiglio Direttivo potrà dichiarare la decadenza da Socio di chi svolga attività contrarie allo scopo della Società per la Cremazione di Torino (d’ora in avanti, SOCREM Torino).

Il Socio dichiarato decaduto avrà facoltà di ricorrere all’assemblea.

Art. 2

Le tariffe per i servizi resi dalla SOCREM Torino ai propri Soci sono stabilite dal Consiglio Direttivo e vengono rese note al pubblico mediante apposite tabelle esposte nei locali della segreteria e saranno applicabili sino a quando il Consiglio non deliberi modificazioni.

Art. 3

I contributi versati a qualsiasi titolo dai Soci non potranno essere rimborsati. Tale regola potrà essere derogata dal Presidente soltanto ove ricorrano provate situazioni personali di indigenza o di necessità di Soci che chiedano il rimborso.

Art. 4

Considerate le finalità mutualistiche dell’associazione, il Presidente o un suo delegato potrà concedere gratuitamente una celletta per la conservazione delle ceneri del Socio che, al momento della morte, fosse in situazione di documentata indigenza.

Art. 5

I Soci e i loro famigliari o conviventi avranno la facoltà di ottenere il diritto d’uso di una celletta cineraria corrispondendo l’importo della relativa tariffa in vigore all’atto della richiesta.

Art. 6

Le cellette cinerarie sono concesse per il periodo massimo previsto dalle leggi e dalla concessione comunale dell’area alla SOCREM Torino, il diritto d’uso acquisito dal singolo Socio non costituirà in alcun caso diritto di proprietà sulle cellette concesse.

Art. 7

All’atto della stipulazione del contratto con il quale la SOCREM Torino concede il diritto d’uso della celletta (singola, doppia o multipla), il titolare del diritto d’uso dovrà indicare i nominativi delle persone le cui ceneri saranno conservate nella celletta in oggetto. Qualora il titolare del diritto d’uso non indichi i nomi dei destinatari delle cellette, egli dovrà precisare i criteri , inderogabili, per l’individuazione dei medesimi in relazione ai vincoli di parentela, di affinità o di convivenza con il concessionario stesso. Conseguentemente, ove siano venuti meno i vincoli di parentela, affinità o convivenza esistenti al tempo della concessione, l’originario destinatario o i suoi aventi causa non potranno rivendicare l’utilizzo della celletta.

Quest’ultima tornerà nella disponibilità della SOCREM Torino.

Art. 8

La richiesta di trasferimento del diritto d’uso della celletta acquisito mediante contratto stipulato con la SOCREM Torino ad una altra celletta sita nel Tempio Crematorio, o in un altro Tempio Crematorio della SOCREM Torino, o di società da ella partecipata, potrà essere autorizzato esclusivamente dal Presidente o da un suo delegato e darà luogo alla risoluzione del medesimo contratto.
Qualunque sia il motivo del trasferimento della celletta cineraria, e fatto salvo quanto previsto dall’art. 9, la celletta rimasta libera verrà acquisita dalla SOCREM Torino che, in sede di stipula del nuovo contratto di concessione del diritto d’uso della nuova celletta cineraria, riconoscerà un parziale rimborso sul corrispettivo versato a favore dell’originario titolare del diritto d’uso o dei suoi aventi causa nelle percentuali che seguono:

70 % del prezzo versato per la sola celletta, ove la richiesta di trasferimento avvenga entro il primo anno decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto ad uopo stipulato;
50 % del prezzo versato per la sola celletta, ove la richiesta di trasferimento avvenga tra il primo ed il quinto anno decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto ad uopo stipulato;
30 % del prezzo versato per la sola celletta, ove la richiesta di trasferimento avvenga tra il quinto ed il decimo anno decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto ad uopo stipulato;
10% del prezzo versato per la sola celletta, ove la richiesta di trasferimento avvenga dopo il decimo anno decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto ad uopo stipulato.
Art. 9

Qualora la celletta in diritto d’uso non venga occupata entro tre mesi dalla data della morte del titolare del diritto d’uso senza giustificato motivo, il diritto d’uso si intenderà rinunciato e la SOCREM Torino ne rientrerà in possesso senza obbligo alcuno di rimborso delle somme pagate o comunque sostenute dal titolare del diritto d’uso.

In ipotesi di comunicazione alla SOCREM Torino da parte del titolare del diritto d’uso o dei suoi aventi causa di rinuncia all’utilizzo della celletta cineraria, dettata da qualsiasi motivo, ivi compreso la decisione di dispersione delle ceneri in natura, la concessione d’uso si intende tacitamente risolta tra le parti e la SOCREM Torino rientrerà in possesso della celletta cineraria senza obbligo alcuno di rimborso delle somme pagate o comunque sostenute dal titolare del diritto d’uso.

Art. 10

Non è in alcun modo consentito a Soci od estranei di edificare monumenti od altre opere nei locali del Tempio Crematorio.

La manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere realizzate da privati nei locali del Tempio Crematorio compete esclusivamente alla SOCREM Torino.

Art. 11

Per la conservazione ed integrità delle lesene, delle nicchie, poste nell’area storica, dei monumenti familiari posti nel giardino antico e delle relative opere d’arte o lapidi ed oggetti mobili, la SOCREM Torino non assume responsabilità alcuna di fronte a terzi ed ai titolari del diritto d’uso, essendo i rapporti di questi ultimi regolati in conformità alle originarie assegnazioni ed al contratto ad uopo stipulato, con le responsabilità che ne derivano a carico dei titolari del diritto d’uso medesimo.
Nell’ipotesi in cui si renda necessario o urgente intervenire sulle cellette cinerarie concesse in uso, la SOCREM Torino informerà il titolare del diritto d’uso o i suoi aventi causa indicando il preventivo di spesa per le opere da eseguire, il cui ammontare dovrà essere corrisposto alla SOCREM Torino medesima entro il termine perentorio indicato nella comunicazione.

Scaduto il termine indicato, la SOCREM Torino avrà la facoltà di provvedere alle opere occorrenti, anticipando le spese e chiedendone l’integrale rimborso, oltre il pagamento degli interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, al titolare del diritto d’uso o ai suoi aventi causa. In ipotesi di mancato rimborso dell’importo indicato per le spese sostenute, la SOCREM Torino si riserva il diritto di recedere dal contratto per giusta causa.

Se per qualsiasi motivo le cellette cinerarie, i cellari, i monumenti, le opere d’arte, le mensole od altre opere, o gli oggetti mobili fossero ridotti in stato indecoroso, la SOCREM Torino interverrà ed ove siano presenti beni mobili da rimuovere, essi verranno collocati in un apposito magazzino, previa registrazione ed identificazione con numero progressivo all’interno di un registro ad uopo tenuto.

La SOCREM Torino si impegna a dare comunicazione dell’avvenuto intervento di rimozione ai presunti titolari dei beni mobili rimossi, mediante affissione nei locali del Tempio medesimo e, là dove previsto contrattualmente, comunicazione via raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 giorni prima della data prevista per l’esecuzione dell’intervento, affinché i beni possano essere ritirati entro dodici mesi dai titolari. In difetto – o su richiesta del medesimo titolare o dei suoi aventi causa – la SOCREM Torino procederà alla loro alienazione o eliminazione, annotando l’operazione nel medesimo registro.

Art. 12

Qualora per lavori di ampiamento o di modificazione o restauro o ristrutturazione del Tempio debba essere rimossa la celletta cineraria il cui diritto d’uso è stato concesso ad un socio, la SOCREM Torino, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo ed avviso al titolare del diritto d’uso o ai suoi aventi causa che verrà comunicato mediante affissione nei locali del Tempio medesimo per 30 gg prima, trasferirà l’urna cineraria in una altra celletta cineraria avente caratteristiche analoghe a quelle della originaria collocazione.

Il suddetto trasferimento non darà luogo né ad indennizzi né a rimborsi del corrispettivo versato in sede di stipula del contratto di concessione del diritto d’uso sulla celletta.

Nel caso di soppressione del cimitero verranno da ambo le parti osservate le disposizioni di cui agli artt. 96 e ss. del Regolamento di Polizia mortuaria approvato D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

Art. 13

Le iscrizioni, le epigrafi e l’applicazione di ogni accessorio a corredo della lapide delle cellette o dei monumenti, compatibili con la sacralità del luogo, saranno eseguite, previo versamento del corrispettivo da parte del titolare del diritto d’uso o dei suoi aventi causa, esclusivamente dalla SOCREM Torino.

Art. 14

Chiunque, visitando i locali del Tempio, produca guasti o deterioramenti, dovrà risarcire i danni prodotti.
Si vieta di imbrattare, abbandonare rifiuti o disperdere acqua sui pavimenti e si invita a usare per la raccolta i recipienti appositamente predisposti.

Si vieta di collocare su pavimenti, in anditi e corridoi, oggetti di qualsivoglia natura a scopo decorativo.

Per la custodia, conservazione ed integrità della celletta cineraria la SOCREM Torino non assume responsabilità alcuna nei confronti del titolare del diritto d’uso e dei suoi aventi causa.

Art. 15

I custodi dovranno costantemente pretendere l’osservanza delle regole di disciplina e di igiene da parte del pubblico e rimuoveranno qualsiasi oggetto indebitamente depositato nei locali del Tempio.

Art. 16

La titolarità del diritto d’uso di una celletta, di qualsiasi durata, alla scadenza potrà essere rinnovata, a cura di un congiunto o di una persona estranea alla famiglia che intenda provvedervi in segno di devozione verso il defunto.

In caso di mancato rinnovo si applicherà quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 17

L’iscrizione alla SOCREM Torino di minori o di incapaci sarà eseguita a richiesta dei genitori esercenti la patria potestà ovvero del tutore o del curatore, muniti se del caso dell’autorizzazione del giudice tutelare.

Art. 18

La volontà dei Soci, ove sia contrastata al momento della morte dai congiunti, sarà tutelata dalla SOCREM Torino occorrendo anche in via giudiziaria.

Art. 19

I pagamenti di tutti i servizi resi dalla SOCREM Torino potranno essere eseguiti per contanti (nei limiti consentiti dalla legge), mediante assegni o disposizioni bancarie e postali.

Art. 20

I Soci che, per qualsiasi motivo, cambiassero idea sulla cremazione, dovranno necessariamente revocare le proprie volontà depositate all’atto dell’iscrizione presso la SOCREM Torino e dimettersi dall’Associazione.

I dimissionari dovranno presentare le dimissioni scritte di proprio pugno al Presidente della SOCREM Torino, dichiarando in forma esplicita la rinuncia alla cremazione.

Non saranno accettate le dimissioni espresse solo verbalmente o in forma dattiloscritta né quelle formulate da terze persone (verbali o scritte).

Art. 21

Per quanto non previsto nello Statuto ed in questo Regolamento si applicheranno le leggi vigenti ed il Regolamento per i Servizi Cimiteriali della Città di Torino.]

LA NASCITA

L’idea di costituire a Torino una società o ente per la diffusione della pratica cremazionista ha una lunga storia e risale al periodo in cui la città si afferma come uno dei centri irradiatori, a livello europeo, del pensiero scientifico-positivista, grazie all’opera di Jacob Moleschott, dal 1861 docente di fisiologia presso l’Università torinese. Uno dei suoi allievi, Giacinto Pacchiotti – titolare dal 1864 della cattedra di patologia e clinica chirurgica e principale esponente torinese della Società Italiana d’Igiene -, nella sua qualità di consigliere e di assessore, è tra i primi a sollevare all’interno del Consiglio comunale il problema della cremazione. Nel gennaio 1882 si costituisce un “Comitato promotore per l’erezione di un Crematoio in Torino“, su proposta di Cesare Goldmann, israelita, originario di Trieste, impegnato in numerose iniziative di filantropia laica e attivo all’interno dell’associazionismo politico di matrice democratica.
Il comitato è presieduto da Secondo Laura, docente presso la facoltà di medicina e chirurgia, e conta tra i suoi membri Luigi D’ Ancona (laureato in giurisprudenza, professore di economia politica, industriale e di statistica presso il Regio Istituto Industriale), Gaetano Ferroglio (professore di statistica presso la facoltà di giurisprudenza), Luigi Anelli (ingegnere, assistente alla cattedra di chimica tecnologica presso il Regio Museo Industriale), e Luigi Piranesi.

A sostegno del comitato si schierano anche i due principali organi di stampa cittadini – la “Gazzetta del Popolo” e la “Gazzetta Piemontese” – i cui direttori, G. B. Bottero e Luigi Roux, risulteranno tra i primi Soci iscritti alla Società di Cremazione quando si costituirà. Queste testate verranno inserite nel 1889 tra i Soci benemeriti. Importante, fin dall’inizio, è anche il contributo delle minoranze religiose (protestante, valdese, israelita), tratto caratteristico che distinguerà l’universo cremazionista nel corso della sua storia.

Nella seduta del 21 giugno 1882 il Consiglio comunale approva la delibera della Giunta che prevede la concessione di “quell’area che verrà meglio riconosciuta adatta nel Camposanto Generale”.
Confortata da una raccolta di 3000 firme, la Società per la Cremazione di Torino nasce il 6 aprile 1883, e nomina suo primo presidente Ariodante Fabretti. La sua figura carismatica rappresenta all’interno del progetto cremazionista una tradizione laica che affonda le sue radici nel processo risorgimentale e nel mondo del libero pensiero.

Perugino di nascita, mazziniano, Fabretti ha fatto parte – diventandone tra l’altro segretario – della Assemblea costituente della Repubblica romana. Giunto esule a Torino ha continuato tra mille difficoltà i suoi studi di archeologia e sugli antichi idiomi italici; nel 1858 è stato nominato assistente presso il Museo Egizio e delle Antichità, di cui avrebbe poi assunto la direzione dal 1872. Chiamato nel 1860 a occupare la cattedra di archeologia presso la facoltà di lettere e filosofia dell’Università di Torino, Fabretti decide di stabilirsi definitivamente nella città subalpina, pur conservando stretti legami con Perugia dove è stato innumerevoli volte candidato della sinistra democratica per l’elezione in Parlamento (è stato eletto nella XIII legislatura).

1886

Nel 1886 viene stipulata la prima convenzione con il Comune di Torino per la concessione dell’area del Tempio Crematorio presso il Cimitero Monumentale e per l’esercizio della cremazione.

All’inaugurazione ufficiale del Tempio, tenutasi il 17 giugno 1888, partecipano ben 43 società e associazioni popolari, nonché una folta rappresentanza istituzionale, composta dal Sindaco, da assessori e consiglieri comunali e provinciali e dal delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, il professor Luigi Pagliani, Direttore della Sanità pubblica (carica corrispondente all’attuale Ministro della Sanità), ed ispiratore della legge del 22 dicembre 1888, che avrebbe dopo pochi mesi introdotto ufficialmente la cremazione nel nostro ordinamento giuridico.

La Società per la Cremazione viene eretta Ente Morale con Regio Decreto del 25 febbraio 1892.

Dopo la morte di Ariodante Fabretti, avvenuta nel 1894, assume la presidenza Tommaso Villa (1895-1901), prestigioso avvocato del Foro torinese, Ministro dell’Interno e poi di Grazia e Giustizia e Culti e, successivamente, Presidente della Camera dei Deputati, Presidente delle Esposizioni di Torino e infine Senatore del Regno.

Alla presidenza Villa segue quella di Luigi Pagliani (1902 – 1932) che in un trentennio, segnato dalla Grande Guerra, porta la Società per la Cremazione ad un considerevole sviluppo, raggiungendo la quota di 1900 Soci attivi alla fine del 1925.

Dal Periodo Fascista ai Giorni Nostri

L’attività della SOCREM di Torino prosegue ininterrottamente anche durante il ventennio fascista, nonostante le difficoltà finanziarie, le restrizioni delle libertà imposte dalla dittatura, l’opposizione alla pratica della cremazione da parte della Chiesa cattolica, i vincoli del Concordato tra la Chiesa e lo Stato, fino agli anni bui della seconda guerra mondiale, che rendono difficoltosa anche solo l’organizzazione delle assemblee e la partecipazione dei Soci, a causa delle incursioni aeree e degli sfollamenti.

È proprio in quegli anni che si registra un relativo ampliamento della base sociale: sono operai, artigiani, appartenenti ai ceti popolari a scegliere la cremazione, spesso anche come manifestazione d’opposizione al regime (almeno per quanto emerge dalle testimonianze raccolte in ambienti antifascisti, in una sorta di trasmissione generazionale ininterrotta che coinvolge padri e figli).

Il mantenimento, pur con grandi rischi, dei funerali civili accompagnati dalla cremazione, è uno dei connotati che in quel periodo contraddistinguevano un antifascismo più esistenziale che politico.

Tra il 1926 e il 1948 vengono effettuate 1520 cremazioni. Alla morte di Luigi Pagliani, dopo una breve presidenza di Francesco Abba (1932 – 1939), medico e allievo di Pagliani, la SOCREM viene diretta, nel difficile periodo bellico e negli anni della ricostruzione da Michele Berardelli (1940 – 1961). Gli succede Emilio Bachi (1961-1990).

L’idea cremazionista riceve un impulso anche per la svolta operata dalla Chiesa. Nel 1963, infatti, il Santo Uffizio abolisce definitivamente il divieto alla cremazione, con questa motivazione: «L’abbruciamento del cadavere, come non tocca l’anima e non impedisce alla onnipotenza divina di ricostruire il corpo, così non contiene, in sé e per sé, l’oggettiva negazione di quei dogmi».

I profondi mutamenti avvenuti all’interno della società italiana, con il passaggio ad un’economia fortemente industrializzata e l’esodo massiccio verso le aree metropolitane del nord, attribuiscono un’ulteriore forza al processo di modernizzazione e laicizzazione dei costumi e della cultura. I segni di questa svolta sono visibili anche nel progressivo incremento del numero delle persone che, tra gli anni Sessanta e la fine degli anni Ottanta, si iscrivono alla SOCREM (nel 1988 i Soci superano le 13.000 unità, con circa 600 cremazioni all’anno).

Nel 1990 assume la presidenza Luciano Scagliarini, che ha mantenuto la carica ininterrottamente fino al 2001. In questi anni l’attività della SOCREM è segnata da uno sviluppo.

Tra il 1990 e il 2001 il numero dei Soci si triplica, raggiungendo quota 37.000. Nel 2000 le cremazioni dei residenti a Torino hanno rappresentato il 23% dei funerali destinati ai cimiteri cittadini.

1991 Sigillo d’Argento

Nel 1991 la città di Torino, per sottolineare l’importanza dell’opera svolta dalla SOCREM, conferisce alla Associazione il Sigillo d’argento, a testimonianza delle benemerenze civiche acquisite nel corso di oltre 100 anni di attività “a favore della cittadinanza torinese, in proficua collaborazione con la Civica Amministrazione”. I notevoli mutamenti avvenuti all’interno della società italiana nell’ultimo decennio del Novecento hanno determinato un forte processo di modernizzazione e di trasformazione dei costumi.

Questo processo è certamente dovuto all’azione delle Civiche Amministrazioni ma anche al movimento cremazionista italiano ed, in particolare, all’azione della SOCREM di Torino, che fin dal 1991 ha puntato sulla cultura, dando vita a numerose iniziative. La storica associazione si è dotata di mezzi di intervento e di comunicazione, decidendo di operare anche nel settore della divulgazione culturale e scientifica in vari modi quali la pubblicazione di libri e opuscoli, la realizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, concerti, rappresentazioni, manifesti murali, ecc…

Nel 1993 istituisce il Centro Studi Ariodante Fabretti, cui collaborano studiosi e docenti universitari, che negli anni e attraverso una robusta attività di ricerca, si è segnalato per una vivace iniziativa editoriale che ha portato alla pubblicazione di testi storici, avviando – nel 1998 – una storia della cremazione, fino ad allora assente dal panorama bibliografico italiano.

Nel 1995 la SOCREM pubblica la rivista CONFINI e il notiziario SOCREM NEWS, che nel 2000 raggiungono 37.000 copie di tiratura, e che vengono distribuiti gratuitamente ai Soci. La rivista è una fonte preziosa di informazioni sul panorama cremazionista italiano e il notiziario è un canale di comunicazione tra i Soci e la loro organizzazione.

Con il sempre maggior sviluppo della cremazione la SOCREM ha saputo anche ridisegnare il suo ruolo, per mantenersi al passo con l’evolversi della situazione e della realtà sociale. Il concetto forse un po’ romantico e poetico dell’apostolato laico, pur se esercitato con passione, entusiasmo e professionalità, non era più sufficiente. Bisognava guardare avanti e la storica associazione ha avuto la determinazione e il coraggio di rinnovarsi.

SOCREM Torino oggi

Oltre al completo ammodernamento degli impianti, ha iniziato nel 1991 un vero e proprio processo di rifondazione, durato 5 anni. Il vecchio assetto interno, che risentiva ancora dell’impostazione originaria di “comitato promotore” e che era stato concepito per operare in una ristretta cerchia di Soci, è stato sostituito da nuove strutture organizzative e gestionali, flessibili e funzionali, all’altezza dei tempi e in grado di dare un servizio efficiente, attento e scrupoloso ai Soci e ai cittadini.

Dal 1992 tutta l’area del Tempio Crematorio è dotata di decorazioni floreali e in quell’anno è realizzato il Giardino della Serenità, un’area verde con panchine, vialetti ed aiuole fiorite, costantemente curate. La SOCREM vuole così contribuire a fare in modo che le dimore dei morti non siano più luoghi di afflizione ma spazi dignitosi e sereni, luoghi di riflessione che favoriscano il dialogo con lo scomparso.

Fin dal 1994 la SOCREM ha pensato e realizzato un Rito del Commiato per venire incontro alle esigenze dei parenti, nei loro sentimenti più intimi, indipendentemente dal rito religioso eventualmente già celebrato. Una cerimonia semplice e suggestiva, alimentata da vari elementi: la musica, le letture, l’elogio funebre, il silenzio, i gesti di addio. Emotivamente densa e ricca di calore e di solidarietà, ha lo scopo di dare la possibilità alla famiglia di ricordare le qualità umane dello scomparso, quelli che sono stati i valori di riferimento nella sua vita, per tutelare la sua dignità e per dare ai famigliari la possibilità di metabolizzare il dolore della perdita. Senza questo Rito la cremazione, che in quegli anni iniziava ad affermarsi, rischiava di diventare una pratica asettica, freddamente tecnologica, mortificando la dignità del defunto e il dolore dei parenti.

Sull’esempio della SOCREM di Torino, il Rito del Commiato si sta ora praticando anche in altri crematori italiani.

Nel 1996 la struttura organizzativa interna della Società per la Cremazione di Torino viene ulteriormente adeguata ai sempre più impegnativi compiti che l’attendono. Vengono infatti decentrati e affidati ad una società unipersonale (partecipata al 100% dalla SOCREM di Torino) alcuni problemi (tecnici, amministrativi, finanziari, fiscali, ecc.) non direttamente connessi ai compiti istituzionali. Con questo nuovo assetto – fortemente voluto da Luciano Scagliarini – più idoneo alle dimensioni assunte in questi anni, la storica associazione, maggiormente concentrata nel suo tradizionale ruolo, guarda al futuro con tranquillità e prosegue il suo ultracentenario cammino per l’affermazione dell’idea cremazionista, con gli stessi fini etici e umanitari che ispirarono i suoi fondatori.

Nel 1999 la SOCREM fa confluire il suo Centro Studi nella Fondazione Ariodante Fabretti, costituita con l’Università di Torino, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e il Comune di Torino. Questa Fondazione è attualmente un punto di riferimento – a livello europeo – sulla morte e i riti funebri nella società contemporanea.

Nel 2002 assume la presidenza Piero Ruspini. Nei primi anni del suo mandato si consolidano le linee di sviluppo già impostate in precedenza. Il numero dei Soci arriva a circa 40.000 nel dicembre 2005, mentre continua il trend crescente delle cremazioni dei residenti a Torino che superano ora il 40% dei funerali cittadini.

Si rafforza il rapporto di collaborazione tra la Città e la SOCREM, i cui effetti di affidabilità ed efficienza si ripercuotono sull’intera collettività cittadina.

Nel 2013 assume la presidenza Giovanni Battista Pollini.

I Presidenti della Società per la Cremazione di Torino:
Ariodante FABRETTI
Tommaso VILLA
Luigi PAGLIANI
Francesco ABBA
Michele BERARDELLI
Emilio BACHI
Luciano SCAGLIARINI 
Piero RUSPINI