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l'Associazione

STATUTO DELLA SOCREM

Titolo 1 - COSTITUZIONE E SCOPO

:: Art. 1. - La Società per la Cremazione (SOCREM), costituita in Torino il 6 aprile 1883, riconosciuta quale Ente Morale con R.D. 25 febbraio 1892, iscritta nel registro delle persone giuridiche private del Tribunale di Torino al n° 1285/93 (ora iscritta al n° 43 del Registro Regionale centralizzato delle Persone Giuridiche) ha sede in Torino e svolge la sua attività di cremazione nell’ambito della Regione Piemonte e può istituire sedi secondarie.

:: Art. 2. - La SOCREM è un'associazione di volontariato che ha per scopo:
a) la diffusione del rito della cremazione, intesa come manifestazione di civiltà e di progresso, promuovendo iniziative di carattere sociale, culturale e legislativo;
b) l'effettuazione del servizio di cremazione, per conto di Pubbliche Amministrazioni e di privati, secondo principi di civiltà, di igiene e di rispetto della dignità e dei sentimenti morali, filosofici e religiosi di ciascuno;
c) la realizzazione, la conservazione e la gestione di aree crematorie e di cinerari;
d) la conservazione delle ceneri come culto della memoria oppure la dispersione delle ceneri (in area cimiteriale o in natura o in sedi private) oppure l'affidamento ai familiari o persone designate dal Socio;
e) la promozione di studi storici e di ricerche sulla cremazione, nonché la partecipazione ad iniziative ed istituzioni culturali che operano nell’ambito di discipline affini;
f) il sostegno economico ad associazioni culturali senza scopo di lucro che abbiano tra i loro fini la diffusione dell’idea cremazionista;
g) la pubblicazione di libri, riviste, saggi e opuscoli sulla cremazione anche mediante iniziative culturali proprie o di altre istituzioni;
h) iniziative nel campo della solidarietà attraverso interventi rivolti in particolare ad affrontare i problemi legati alla solitudine ed alla malattia.
I suddetti scopi possono essere perseguiti anche indirettamente attraverso la partecipazione ad enti o società all’uopo costituite.

Titolo 2 - SOCI

:: Art. 3. - La SOCREM è costituita dai Soci che si obbligano ad osservare questo Statuto. 

:: Art. 4. - I Soci si distinguono in ordinari, aderenti e benemeriti. 

:: Art. 5. - Sono Soci ordinari coloro che - avendo personalmente scelto il rito della cremazione - versano la quota di iscrizione stabilita dal Consiglio Direttivo. Le dimissioni non danno diritto al rimborso dei contributi versati a qualsiasi titolo; qualora il Socio, in seguito a trasferimento, si iscriva ad altra SOCREM, le quote da lui versate saranno trasferite, a sua richiesta, alla SOCREM del luogo di nuova residenza.

:: Art. 6. - Sono Soci aderenti le associazioni e gli enti che sostengono gli scopi della SOCREM. 

:: Art. 7. - Sono Soci benemeriti le persone e gli enti che sostengono l'attività della SOCREM con un contributo significativo, di regola non inferiore a cento volte la quota di iscrizione stabilita per i Soci ordinari, ovvero coloro che abbiano concorso a dare incremento all'attività della SOCREM con doni, lasciti o in qualsiasi altro modo ritenuto idoneo dal Consiglio Direttivo.
La proclamazione dei Soci benemeriti è fatta dall'Assemblea generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. 

:: Art. 8. - Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea la proclamazione di Presidenti onorari e di Consiglieri Onorari per particolari meriti acquisiti durante la loro permanenza nel Consiglio Direttivo della Società e conferisce attestati di benemerenza a coloro che, con l'opera di volontariato, abbiano significativamente concorso a realizzare gli scopi della SOCREM.

:: Art. 9. - I Soci benemeriti, i Presidenti onorari ed i Consiglieri onorari avranno diritto di essere cremati gratuitamente. Pertanto la SOCREM sosterrà le spese di cremazione, compresi altri diritti comunali dovuti. 

:: Art. 10. - La concessione delle cellette della SOCREM per la conservazione delle ceneri dei cremati e dei servizi accessori è riservata ai Soci della Società, ai coniugi, conviventi, parenti ed affini di Soci ancorché deceduti, con le modalità e previo pagamento del corrispettivo fissato dal Consiglio Direttivo.

Titolo 3 - ASSEMBLEA

:: Art. 11. - I Soci ordinari e aderenti costituiscono l'Assemblea e hanno diritto ad un voto. Possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro Socio.
L'Assemblea elegge per lo svolgimento dei lavori due scrutatori ed un segretario.
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
L’Assemblea ordinaria annuale, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e del conto economico di previsione, è convocata entro il primo semestre dell’anno.
L’Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di un terzo dei Consiglieri in carica, di un quinto dei Soci aventi diritto al voto o dal Collegio dei Sindaci.
Le Assemblee sono convocate a cura del Presidente almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza mediante avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’avviso deve altresì essere affisso presso la sede sociale. 

:: Art. 12. - I Soci aderenti intervengono all'Assemblea mediante il loro legale rappresentante o suo delegato. 

:: Art. 13. - Le assemblee ordinarie e straordinarie sono regolarmente costituite quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci.
Se i Soci intervenuti non rappresentano la maggioranza richiesta, l’Assemblea deve essere nuovamente convocata.
Nell’avviso di convocazione dell’Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione che deve essere successiva al quinto giorno dalla prima convocazione.
In seconda convocazione l’Assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
Le Assemblee deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione di quanto disposto all’art. 21.

Titolo 4 - PATRIMONIO SOCIALE

:: Art. 14. - Il patrimonio della SOCREM è costituito:
a) dagli edifici, dai cellari, dagli impianti delle aree crematorie e dai loro accessori;
b) dai beni mobili ed immobili di proprietà della società.
Il patrimonio stesso si alimenta:
a) con le quote associative;
b) con oblazioni, lasciti e donazioni.
E’ vietata la distribuzione anche in modo indiretto di avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
La SOCREM, non perseguendo alcun fine di lucro, destina gli eventuali residui dell'esercizio finanziario a favore di attività istituzionali previste dal presente statuto.

Titolo 5 - CONSIGLIO DIRETTIVO

:: Art. 15. - L'amministrazione ordinaria e straordinaria della SOCREM è affidata, salvo le materie riservate dalla legge alla competenza dell'Assemblea, ad un Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è composto di dodici membri: dieci eletti dall'Assemblea dei Soci e durano in carica tre anni; due nominati dalla Città di Torino, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, in quanto Ente concedente alla SOCREM del servizio pubblico di cremazione. I Consiglieri sono rieleggibili e non percepiscono emolumenti. 

:: Art. 16. - Il Consiglio designa ogni anno, fra i membri eletti dall'Assemblea: il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario che, unitamente al Past-Presidente se consigliere in carica,  costituiscono l'Ufficio di Presidenza. In caso di dimissioni di un Consigliere di nomina assembleare, il Consiglio Direttivo può procedere alla cooptazione di un nuovo membro il quale rimarrà in carica sino alla naturale scadenza del mandato del Consigliere sostituito. La nomina dovrà essere ratificata dall’Assemblea nella sua prima riunione. 

:: Art. 17. - Il Consiglio provvede a far osservare lo Statuto sociale e ad eseguire le deliberazioni dell'Assemblea; ad amministrare la SOCREM; a conservare ed incrementare il patrimonio; a sovrintendere a tutte le attività previste dallo Statuto. Può emanare un Regolamento interno, e modificarlo, purché non in contrasto con lo Statuto sociale.
Predispone il rendiconto economico e finanziario ed il conto economico di previsione da presentare ogni anno all’Assemblea. 

:: Art. 18. - Il Presidente rappresenta legalmente ed in giudizio la SOCREM, presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e l'Ufficio di Presidenza. In caso di suo impedimento è sostituito dal Vice Presidente; qualora questi sia impedito, da un Consigliere all'uopo designato dal Consiglio.

Titolo 6 - SINDACI

:: Art. 19. - I Sindaci, in numero di tre, sono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Non percepiscono emolumenti. 

:: Art. 20. - I Sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio; procedono alle verifiche periodiche della contabilità e della cassa e devono presentare la loro relazione sui bilanci consuntivo e preventivo all'Assemblea ordinaria. Hanno diritto di convocare d'ufficio le Assemblee straordinarie, che a loro richiesta non fossero convocate dal Consiglio ed hanno dovere di convocare l'Assemblea ordinaria entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno in difetto di convocazione da parte del Consiglio entro il primo semestre dell'anno stesso.

Titolo 7 - MODIFICAZIONI ALLO STATUTO

:: Art. 21. - Questo Statuto potrà essere modificato soltanto con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, appositamente convocata con specifico ordine del giorno, assunta con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Titolo 8 - CESSAZIONE

:: Art. 22. - Qualora la SOCREM cessi la propria attività per il venire meno dell'oggetto sociale o per deliberazione dell'Assemblea, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio della società ad altra associazione con finalità analoghe a quelle della SOCREM o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge.