Ente Governativo

Sostieni e promuovi la scelta cremazionista, per te esclusive convenzioni. SOCREM Torino è una associazione legalmente riconosciuta, con personalità giuridica, e ha il compito istituzionale di attestare la volontà dei suoi Soci su tutto il territorio nazionale.

Consiglio direttivo e Collegio dei revisori

Consiglio Direttivo
Presidente: Giovanni Battista POLLINI
Vice Presidente: Bruno SEGRE
Tesoriere: Fabrizio GOMBIA
Consigliere: Giorgio BORRA
Consigliere: Eros DURANTE
Consigliere: Roberto FERRARI

Consigliere: Mario GATTIGLIA
Consigliere: Silvana GIOVANNINI
Consigliere: Alice MERLETTI
Consigliere: Piero RUSPINI
Consigliere: Ines TESTONI
Consigliere: Renato VALBONESI

Collegio dei Revisori 
Presidente: Adalgiso GABARDI
Revisore: Giovanni BOIDI
Revisore: Alfredo GALASSO

Lo Statuto

Art. 1. – La “Società per la Cremazione di Torino”, siglabile in “SOCREM Torino” è stata costituita in Torino il 6 aprile 1883, è stata riconosciuta quale Ente Morale con R.D. 25 febbraio 1892 ed ha personalità giuridica; ha sede in Torino e può istituire sedi secondarie.
Art. 2. – La SOCREM Torino è un’associazione di promozione sociale che ha per scopo:

  1. la cremazione dei Soci defunti;
  2. l’attestazione della volontà dei Soci di essere cremati e della eventuale destinazione delle ceneri;
  3. l’effettuazione del servizio di cremazione ai sensi della normativa vigente;
  4. la diffusione del rito della cremazione, intesa come manifestazione di civiltà e di progresso, anche tramite la promozione di iniziative di carattere sociale, culturale e legislativo;
  5. la realizzazione, la conservazione e la gestione di aree crematorie e di cinerari;
  6. la conservazione delle ceneri come culto della memoria oppure la dispersione delle ceneri (in area cimiteriale o in natura o in sedi private) oppure l’affidamento a familiari o persone designate dal Socio;
  7. la raccolta, la custodia e l’attestazione delle eventuali disposizioni di fine vita dei Soci;
  8. la promozione di studi storici e di ricerche sulla cremazione, nonché la partecipazione ad iniziative ed istituzioni culturali che operano nell’ambito di discipline affini;
  9. il sostegno economico ad associazioni culturali senza scopo di lucro che abbiano tra i loro fini la diffusione dell’idea cremazionista;
  10. la pubblicazione di libri, riviste, saggi e opuscoli sulla cremazione anche mediante iniziative culturali proprie o di altre istituzioni;
  11. l’assunzione di iniziative nel campo della solidarietà attraverso interventi rivolti in particolare ad affrontare i problemi legati alla solitudine ed alla malattia.
  12. I suddetti scopi possono essere perseguiti anche attraverso la partecipazione ad enti o società preesistenti o all’uopo costituite.

Art. 3. – La SOCREM Torino è costituita dai Soci che con l’adesione all’associazione manifestano la propria scelta cremazionista e si obbligano ad osservare questo Statuto.

Art. 4. – I Soci si distinguono in ordinari e benemeriti. 

Art. 5. – Sono Soci ordinari coloro che – avendo personalmente scelto il rito della cremazione – versano la quota di iscrizione nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 6. – Sono Soci benemeriti le persone che sostengono l’attività della SOCREM Torino con un contributo significativo, di regola non inferiore a cento volte la quota di iscrizione stabilita per i Soci ordinari, ovvero coloro che abbiano concorso a dare incremento all’attività della SOCREM Torino con donazioni, lasciti o in qualsiasi altro modo ritenuto idoneo dal Consiglio Direttivo.
La proclamazione dei Soci benemeriti è deliberata dall’Assemblea generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 7. – Il recesso dall’associazione non dà diritto al rimborso dei contributi versati a qualsiasi titolo.

Art. 8. – Il Consiglio Direttivo può proporre all’Assemblea la proclamazione di Presidenti onorari e di Consiglieri onorari per particolari meriti acquisiti durante la loro permanenza nel Consiglio Direttivo della Società e conferisce attestati di benemerenza a coloro che, con l’opera di volontariato, abbiano significativamente concorso a realizzare gli scopi della SOCREM Torino.

Art. 9. – I Soci benemeriti, i Presidenti onorari ed i Consiglieri onorari avranno diritto di essere cremati gratuitamente, a spese della SOCREM Torino.

Art. 10. – Il diritto d’uso delle cellette della SOCREM Torino per la conservazione delle ceneri dei cremati e dei servizi accessori è riservata ai Soci della Società, ai coniugi, conviventi, parenti ed affini di Soci ancorché deceduti, con le modalità e previo pagamento del corrispettivo fissato dal Consiglio Direttivo.

Art. 11. – I Soci costituiscono l’Assemblea e hanno diritto ad un voto. Possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro Socio.

L’Assemblea può eleggere per lo svolgimento dei lavori due scrutatori ed un segretario.

Art. 12. – L’Assemblea annuale per l’approvazione del rendiconto economico e patrimoniale e del conto economico di previsione è convocata entro la fine del semestre successivo alla chiusura dell’esercizio.
L’Assemblea è altresì convocata quando occorra procedere alla nomina di Consiglieri il cui mandato sia scaduto, nonché ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di un terzo dei Consiglieri in carica, di un decimo dei Soci aventi diritto al voto o dal Collegio dei Revisori.
L’Assemblea è convocata a cura del Presidente o, nel caso di sua assenza, impedimento o comunque di mancata convocazione ai sensi del presente Statuto entro quindici giorni dalla richiesta degli aventi diritto, dal Vice Presidente o da un altro dei Consiglieri in carica, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e dell’eventuale adunanza in seconda convocazione, che deve essere successiva al quinto giorno dalla prima convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.

L’Assemblea potrà essere convocata presso la sede sociale o altrove, purché nell’ambito del territorio del Comune di Torino.

L’avviso deve altresì essere affisso presso la sede sociale.

Art. 13. – In prima convocazione l’ Assemblea si considera regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei Soci.

In seconda convocazione l’Assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione di quanto disposto all’art. 21.

Art. 14. – Il patrimonio della SOCREM Torino è costituito dagli immobili e dagli edifici delle aree crematorie e si alimenta:

  1. con le quote associative;
  2. con oblazioni, lasciti e donazioni.

È costituita una quota indisponibile del patrimonio sociale pari ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila e centesimi zero).

È vietata la distribuzione anche in modo indiretto di avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

La SOCREM Torino, non perseguendo alcun fine di lucro, reinveste gli eventuali residui d’esercizio a favore di attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Art. 15. – L’amministrazione ordinaria e straordinaria della SOCREM Torino è affidata, salvo le materie riservate dalla legge e dal presente Statuto alla competenza dell’Assemblea, ad un Consiglio Direttivo composto di dodici membri eletti dall’Assemblea dei Soci.

I Consiglieri durano in carica tre anni dall’elezione, sono rieleggibili e non percepiscono emolumenti.
In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere per revoca, dimissioni, morte o sopravvenuta inidoneità fisica, il Consiglio Direttivo può procedere a maggioranza alla cooptazione di un nuovo membro il quale rimarrà in carica sino alla naturale scadenza del mandato del Consigliere sostituito.
La nomina dovrà essere ratificata dall’Assemblea nella prima riunione successiva alla cooptazione.
Nel caso in cui per i motivi di cui al terzo comma venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio si intenderà decaduto.

Nell’ipotesi di cui al comma precedente, l’Assemblea provvederà alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo, composto da dodici membri eletti in gruppi di quattro: un gruppo con mandato di durata triennale; un secondo gruppo con mandato della durata di due anni ed un terzo gruppo con mandato della durata di un anno.

Art. 16. – Il Consiglio elegge fra i propri componenti: il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario. 

Art. 17. – Il Consiglio cura la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione nel rispetto dello Statuto sociale e predispone il rendiconto economico e patrimoniale ed il conto economico di previsione da presentare ogni anno all’Assemblea dei Soci. 

Il Consiglio delibera a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio può emanare un Regolamento interno e modificarlo, purché non in contrasto con lo Statuto sociale.

 Il Consiglio può delegare i propri poteri ad uno o più dei propri componenti, ad eccezione della approvazione del rendiconto economico e patrimoniale annuale, conferendo altresì al Consigliere delegato la facoltà di istituire procuratori generali o speciali per l’esercizio dei poteri delegati.

Art. 18. – Il Presidente rappresenta legalmente ed in giudizio la SOCREM Torino, presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo. In caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente o dal Tesoriere o da un altro Consigliere all’uopo designato dal Consiglio.

Art. 19. – I Revisori, in numero di tre, sono nominati dall’Assemblea tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili, durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Non percepiscono emolumenti.

Art. 20. – I Revisori intervengono alle riunioni del Consiglio; procedono alle verifiche periodiche della contabilità e della cassa e devono presentare all’Assemblea la loro relazione sulla proposta di rendiconto economico e patrimoniale annuale. Hanno diritto di convocare d’ufficio le Assemblee che non fossero convocate dal Consiglio ed hanno dovere di convocare l’Assemblea entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno in difetto di convocazione da parte del Consiglio entro il primo semestre dell’anno stesso.

Art. 21. – Questo Statuto potrà essere modificato soltanto con deliberazione dell’Assemblea dei Soci, appositamente convocata con specifico ordine del giorno, assunta con la maggioranza dei tre quarti dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 22. – Qualora la SOCREM Torino cessi la propria attività, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio della società ad altra associazione con finalità analoghe a quelle della SOCREM Torino o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge.

Il Regolamento

Art. 1

Al fine di garantire la tutela della volontà dei Soci, l’adesione dei cui all’art. 3 dello Statuto si intende permanente, salvo revoca espressa. Il Consiglio Direttivo potrà dichiarare la decadenza da Socio di chi svolga attività contrarie allo scopo della Società per la Cremazione di Torino (d’ora in avanti, SOCREM Torino).

Il Socio dichiarato decaduto avrà facoltà di ricorrere all’assemblea.

Art. 2

Le tariffe per i servizi resi dalla SOCREM Torino ai propri Soci sono stabilite dal Consiglio Direttivo e vengono rese note al pubblico mediante apposite tabelle esposte nei locali della segreteria e saranno applicabili sino a quando il Consiglio non deliberi modificazioni.

Art. 3

I contributi versati a qualsiasi titolo dai Soci non potranno essere rimborsati. Tale regola potrà essere derogata dal Presidente soltanto ove ricorrano provate situazioni personali di indigenza o di necessità di Soci che chiedano il rimborso.

Art. 4

Considerate le finalità mutualistiche dell’associazione, il Presidente o un suo delegato potrà concedere gratuitamente una celletta per la conservazione delle ceneri del Socio che, al momento della morte, fosse in situazione di documentata indigenza.

Art. 5

I Soci e i loro famigliari o conviventi avranno la facoltà di ottenere il diritto d’uso di una celletta cineraria corrispondendo l’importo della relativa tariffa in vigore all’atto della richiesta.

Art. 6

Le cellette cinerarie sono concesse per il periodo massimo previsto dalle leggi e dalla concessione comunale dell’area alla SOCREM Torino, il diritto d’uso acquisito dal singolo Socio non costituirà in alcun caso diritto di proprietà sulle cellette concesse.

Art. 7

All’atto della stipulazione del contratto con il quale la SOCREM Torino concede il diritto d’uso della celletta (singola, doppia o multipla), il titolare del diritto d’uso dovrà indicare i nominativi delle persone le cui ceneri saranno conservate nella celletta in oggetto. Qualora il titolare del diritto d’uso non indichi i nomi dei destinatari delle cellette, egli dovrà precisare i criteri , inderogabili, per l’individuazione dei medesimi in relazione ai vincoli di parentela, di affinità o di convivenza con il concessionario stesso. Conseguentemente, ove siano venuti meno i vincoli di parentela, affinità o convivenza esistenti al tempo della concessione, l’originario destinatario o i suoi aventi causa non potranno rivendicare l’utilizzo della celletta.

Quest’ultima tornerà nella disponibilità della SOCREM Torino.

Art. 8

La richiesta di trasferimento del diritto d’uso della celletta acquisito mediante contratto stipulato con la SOCREM Torino ad una altra celletta sita nel Tempio Crematorio, o in un altro Tempio Crematorio della SOCREM Torino, o di società da ella partecipata, potrà essere autorizzato esclusivamente dal Presidente o da un suo delegato e darà luogo alla risoluzione del medesimo contratto.
Qualunque sia il motivo del trasferimento della celletta cineraria, e fatto salvo quanto previsto dall’art. 9, la celletta rimasta libera verrà acquisita dalla SOCREM Torino che, in sede di stipula del nuovo contratto di concessione del diritto d’uso della nuova celletta cineraria, riconoscerà un parziale rimborso sul corrispettivo versato a favore dell’originario titolare del diritto d’uso o dei suoi aventi causa nelle percentuali che seguono:

70 % del prezzo versato per la sola celletta, ove la richiesta di trasferimento avvenga entro il primo anno decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto ad uopo stipulato;
50 % del prezzo versato per la sola celletta, ove la richiesta di trasferimento avvenga tra il primo ed il quinto anno decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto ad uopo stipulato;
30 % del prezzo versato per la sola celletta, ove la richiesta di trasferimento avvenga tra il quinto ed il decimo anno decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto ad uopo stipulato;
10% del prezzo versato per la sola celletta, ove la richiesta di trasferimento avvenga dopo il decimo anno decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto ad uopo stipulato.
Art. 9

Qualora la celletta in diritto d’uso non venga occupata entro tre mesi dalla data della morte del titolare del diritto d’uso senza giustificato motivo, il diritto d’uso si intenderà rinunciato e la SOCREM Torino ne rientrerà in possesso senza obbligo alcuno di rimborso delle somme pagate o comunque sostenute dal titolare del diritto d’uso.

In ipotesi di comunicazione alla SOCREM Torino da parte del titolare del diritto d’uso o dei suoi aventi causa di rinuncia all’utilizzo della celletta cineraria, dettata da qualsiasi motivo, ivi compreso la decisione di dispersione delle ceneri in natura, la concessione d’uso si intende tacitamente risolta tra le parti e la SOCREM Torino rientrerà in possesso della celletta cineraria senza obbligo alcuno di rimborso delle somme pagate o comunque sostenute dal titolare del diritto d’uso.

Art. 10

Non è in alcun modo consentito a Soci od estranei di edificare monumenti od altre opere nei locali del Tempio Crematorio.

La manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere realizzate da privati nei locali del Tempio Crematorio compete esclusivamente alla SOCREM Torino.

Art. 11

Per la conservazione ed integrità delle lesene, delle nicchie, poste nell’area storica, dei monumenti familiari posti nel giardino antico e delle relative opere d’arte o lapidi ed oggetti mobili, la SOCREM Torino non assume responsabilità alcuna di fronte a terzi ed ai titolari del diritto d’uso, essendo i rapporti di questi ultimi regolati in conformità alle originarie assegnazioni ed al contratto ad uopo stipulato, con le responsabilità che ne derivano a carico dei titolari del diritto d’uso medesimo.
Nell’ipotesi in cui si renda necessario o urgente intervenire sulle cellette cinerarie concesse in uso, la SOCREM Torino informerà il titolare del diritto d’uso o i suoi aventi causa indicando il preventivo di spesa per le opere da eseguire, il cui ammontare dovrà essere corrisposto alla SOCREM Torino medesima entro il termine perentorio indicato nella comunicazione.

Scaduto il termine indicato, la SOCREM Torino avrà la facoltà di provvedere alle opere occorrenti, anticipando le spese e chiedendone l’integrale rimborso, oltre il pagamento degli interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, al titolare del diritto d’uso o ai suoi aventi causa. In ipotesi di mancato rimborso dell’importo indicato per le spese sostenute, la SOCREM Torino si riserva il diritto di recedere dal contratto per giusta causa.

Se per qualsiasi motivo le cellette cinerarie, i cellari, i monumenti, le opere d’arte, le mensole od altre opere, o gli oggetti mobili fossero ridotti in stato indecoroso, la SOCREM Torino interverrà ed ove siano presenti beni mobili da rimuovere, essi verranno collocati in un apposito magazzino, previa registrazione ed identificazione con numero progressivo all’interno di un registro ad uopo tenuto.

La SOCREM Torino si impegna a dare comunicazione dell’avvenuto intervento di rimozione ai presunti titolari dei beni mobili rimossi, mediante affissione nei locali del Tempio medesimo e, là dove previsto contrattualmente, comunicazione via raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 giorni prima della data prevista per l’esecuzione dell’intervento, affinché i beni possano essere ritirati entro dodici mesi dai titolari. In difetto – o su richiesta del medesimo titolare o dei suoi aventi causa – la SOCREM Torino procederà alla loro alienazione o eliminazione, annotando l’operazione nel medesimo registro.

Art. 12

Qualora per lavori di ampiamento o di modificazione o restauro o ristrutturazione del Tempio debba essere rimossa la celletta cineraria il cui diritto d’uso è stato concesso ad un socio, la SOCREM Torino, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo ed avviso al titolare del diritto d’uso o ai suoi aventi causa che verrà comunicato mediante affissione nei locali del Tempio medesimo per 30 gg prima, trasferirà l’urna cineraria in una altra celletta cineraria avente caratteristiche analoghe a quelle della originaria collocazione.

Il suddetto trasferimento non darà luogo né ad indennizzi né a rimborsi del corrispettivo versato in sede di stipula del contratto di concessione del diritto d’uso sulla celletta.

Nel caso di soppressione del cimitero verranno da ambo le parti osservate le disposizioni di cui agli artt. 96 e ss. del Regolamento di Polizia mortuaria approvato D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

Art. 13

Le iscrizioni, le epigrafi e l’applicazione di ogni accessorio a corredo della lapide delle cellette o dei monumenti, compatibili con la sacralità del luogo, saranno eseguite, previo versamento del corrispettivo da parte del titolare del diritto d’uso o dei suoi aventi causa, esclusivamente dalla SOCREM Torino.

Art. 14

Chiunque, visitando i locali del Tempio, produca guasti o deterioramenti, dovrà risarcire i danni prodotti.
Si vieta di imbrattare, abbandonare rifiuti o disperdere acqua sui pavimenti e si invita a usare per la raccolta i recipienti appositamente predisposti.

Si vieta di collocare su pavimenti, in anditi e corridoi, oggetti di qualsivoglia natura a scopo decorativo.

Per la custodia, conservazione ed integrità della celletta cineraria la SOCREM Torino non assume responsabilità alcuna nei confronti del titolare del diritto d’uso e dei suoi aventi causa.

Art. 15

I custodi dovranno costantemente pretendere l’osservanza delle regole di disciplina e di igiene da parte del pubblico e rimuoveranno qualsiasi oggetto indebitamente depositato nei locali del Tempio.

Art. 16

La titolarità del diritto d’uso di una celletta, di qualsiasi durata, alla scadenza potrà essere rinnovata, a cura di un congiunto o di una persona estranea alla famiglia che intenda provvedervi in segno di devozione verso il defunto.

In caso di mancato rinnovo si applicherà quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 17

L’iscrizione alla SOCREM Torino di minori o di incapaci sarà eseguita a richiesta dei genitori esercenti la patria potestà ovvero del tutore o del curatore, muniti se del caso dell’autorizzazione del giudice tutelare.

Art. 18

La volontà dei Soci, ove sia contrastata al momento della morte dai congiunti, sarà tutelata dalla SOCREM Torino occorrendo anche in via giudiziaria.

Art. 19

I pagamenti di tutti i servizi resi dalla SOCREM Torino potranno essere eseguiti per contanti (nei limiti consentiti dalla legge), mediante assegni o disposizioni bancarie e postali.

Art. 20

I Soci che, per qualsiasi motivo, cambiassero idea sulla cremazione, dovranno necessariamente revocare le proprie volontà depositate all’atto dell’iscrizione presso la SOCREM Torino e dimettersi dall’Associazione.

I dimissionari dovranno presentare le dimissioni scritte di proprio pugno al Presidente della SOCREM Torino, dichiarando in forma esplicita la rinuncia alla cremazione.

Non saranno accettate le dimissioni espresse solo verbalmente o in forma dattiloscritta né quelle formulate da terze persone (verbali o scritte).

Art. 21

Per quanto non previsto nello Statuto ed in questo Regolamento si applicheranno le leggi vigenti ed il Regolamento per i Servizi Cimiteriali della Città di Torino.]