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l'Associazione

REGOLAMENTO DELLA SOCREM

::Art.1
Al fine di garantire la tutela della volontà dei Soci, l’adesione di cui all’art. 3 dello Statuto si intende permanente, salvo revoca espressa. Il Consiglio Direttivo potrà dichiarare la decadenza da Socio di chi esprima principi contrari allo scopo della Società per la Cremazione (SOCREM) di Torino.
Il Socio dichiarato decaduto avrà facoltà di ricorrere all’assemblea.
Qualora un Socio assuma la qualifica di dipendente della SOCREM di Torino, i diritti attivi dipendenti dalla qualità di Socio saranno sospesi durante la permanenza del rapporto di lavoro. 

:: Art. 2
Le tariffe per i servizi resi dalla SOCREM di Torino sono stabilite dal Consiglio Direttivo e vengono rese note al pubblico mediante apposite tabelle esposte nei locali della segreteria e saranno applicabili sino a quando il Consiglio non deliberi modificazioni. 

:: Art. 3
I contributi versati a qualsiasi titolo dai Soci non potranno essere rimborsati. Tale regola potrà essere derogata dal Presidente soltanto ove ricorrano provate situazioni personali di indigenza o di necessità di Soci che chiedano il rimborso. 

:: Art. 4
Considerate le finalità mutualistiche dell’associazione, il Consiglio Direttivo potrà concedere gratuitamente una celletta per la conservazione delle ceneri del Socio che, al momento della morte, fosse in situazione di indigenza. 

:: Art. 5
I Soci avranno la facoltà di ottenere la concessione di una celletta cineraria corrispondendo l’importo della relativa tariffa in vigore all’atto della richiesta. I superstiti dei cremati, ancorchè non fossero stati Soci, possono richiedere per il de-cujus la concessione di una celletta per la conservazione delle ceneri del medesimo, corrispondendo l’importo della tariffa per i non Soci in vigore all’atto della richiesta. 

:: Art. 6
Le cellette cinerarie sono concesse per il periodo massimo previsto dalle leggi e dalla concessione comunale dell’area alla SOCREM di Torino e la concessione non costituirà in alcun caso diritto di proprietà sulle cellette concesse. 

:: Art. 7
Le condizioni per la concessione di cellette doppie o multiple e di gruppi di cellette da destinare a nuclei familiari saranno determinate, di volta in volta dal Consiglio Direttivo della SOCREM di Torino. All’atto della concessione di qualsiasi tipo di celletta (singola, doppia o multipla) dovranno essere nominativamente indicate le persone le cui ceneri saranno conservate nella celletta oggetto della concessione. Qualora il concessionario non indichi i nomi dei destinatari delle cellette, egli dovrà precisare i criteri, inderogabili, per l’individuazione dei medesimi in relazione ai vincoli di parentela, di affinità o di convivenza con il concessionario stesso. Conseguentemente, ove siano venuti meno i vincoli di parentela, affinità o convivenza esistenti al tempo della concessione, l’originario destinatario o i suoi aventi causa non potranno rivendicare l’utilizzo della celletta. 

:: Art. 8
La traslazione delle urne cinerarie dal luogo di originaria collocazione ad altro sito nel Tempio Crematorio ed il trasferimento della concessione potranno essere autorizzati esclusivamente dal Consiglio Direttivo.
Qualunque sia il motivo della traslazione o del trasferimento della concessione, escluso il caso di rinuncia, la celletta rimasta libera verrà acquisita dalla SOCREM di Torino che potrà riconoscere un parziale rimborso a favore dell’originario concessionario o dei suoi aventi causa.
Nessun rimborso sarà dovuto al concessionario o ai suoi aventi causa in caso di rinunzia alla concessione. 

::Art. 9
Qualora la celletta concessa non venga occupata entro tre mesi dalla data della morte del concessionario, la concessione si intenderà decaduta e la SOCREM potrà disporne incondizionatamente senza alcun rimborso agli aventi causa.
Tuttavia ai genitori, al coniuge ed ai figli del concessionario, divenuti Soci, è riconosciuto il diritto di prelazione per la concessione della celletta, secondo le condizioni tariffarie vigenti al momento dell’evento.

:: Art. 10
Non è in alcun modo consentito a Soci od estranei di edificare monumenti od altre opere nei locali del Tempio Crematorio.
La manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere realizzate da privati nei locali del Tempio Crematorio compete esclusivamente alla SOCREM di Torino. 

:: Art. 11
Per la conservazione ed integrità delle lesene, delle nicchie, poste nell’area storica, dei monumenti familiari posti nel giardino antico e delle relative opere d’arte o lapidi ed oggetti mobili, la Società non assume responsabilità alcuna di fronte ai concessionari, essendo i rapporti di questi regolati in conformità alle originarie concessioni, con la responsabilità che ne derivano a carico dei concessionari.
Nel caso di necessità di riparazioni a tali cellari particolari, la SOCREM di Torino ne informerà i concessionari o i loro aventi causa, fissando un perentorio termine per il pagamento del prezzo delle opere da eseguire. La SOCREM di Torino avrà la facoltà, scaduto il termine indicato, di provvedere alle opere occorrenti e di chiederne l’integrale rimborso ovvero, in caso di inadempimento degli obbligati, di revocare la concessione.
Se, per qualsiasi ragione i cellari, i monumenti, le opere d’arte, le mensole od altre opere, o gli oggetti mobili, fossero ridotti in stato indecoroso, la SOCREM d Torino, a suo insindacabile criterio, provvederà alla rimozione, collocando in apposito magazzino e iscrivendo in un registro con numero progressivo gli oggetti rimossi con le indicazioni necessarie alla loro identificazione. Gli oggetti stessi restano a disposizione degli aventi diritto per dodici mesi. E dopo tale termine si procederà alla loro alienazione o eliminazione. Sarà fatta menzione nel detto registro del provvedimento adottato. 

:: Art. 12
Qualora per lavori di ampliamento o di modificazioni al Tempio debbano essere rimosse cellette, la SOCREM di Torino, previo avviso agli interessati che verrà dato esclusivamente mediante affissione nei locali del Tempio medesimo, trasferirà le urne cinerarie in altre cellette aventi caratteristiche analoghe a quelle della originaria collocazione.
Il trasferimento, che potrà essere disposto ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, non potrà dar luogo ad indennizzi.

::Art. 13
Le iscrizioni e le epigrafi sulle cellette e sui monumenti, compatibili con la sacralità del luogo, saranno eseguite esclusivamente dalla SOCREM di Torino. 

:: Art. 14
Chiunque, visitando i locali del Tempio, produca guasti o deterioramenti, dovrà risarcire i danni prodotti.
I custodi dovranno pretendere che i visitatori evitino di imbrattare, abbandonare rifiuti, disperdere acqua sui pavimenti, usando per la raccolta i recipienti appositamente predisposti.
Nessuno potrà collocare su pavimenti, in anditi e corridoi, oggetti di qualsivoglia natura a scopo decorativo. 

:: Art. 15
Le corone, i mazzi ed i fiori in genere dovranno essere rimossi se avvizziti e, in ogni caso, entro tre giorni dalla loro collocazione. I custodi, trascorso tale termine, provvederanno a rimuoverli. 

:: Art. 16
I custodi dovranno costantemente pretendere l’osservanza delle regole di disciplina e di igiene da parte del pubblico e rimuoveranno qualsiasi oggetto indebitamente depositato nei locali del Tempio. 

:: Art. 17
In caso di ritrovamento tra le ceneri di residui metallici di qualsiasi genere la SOCREM di Torino metterà a disposizione dei congiunti aventi diritto quanto ritrovato secondo le regole date dal Consiglio Direttivo. 

:: Art. 18
Alla scadenza della concessione, di qualsiasi durata, la concessione potrà essere rinnovata. 

:: Art. 19
Alla rinnovazione della concessione potrà provvedere qualsiasi congiunto della persona le cui ceneri sono oggetto della concessione ovvero anche persona estranea alla famiglia che intenda provvedervi in segno di devozione verso il defunto. 

:: Art. 20
La SOCREM di Torino favorisce l'impiego di feretri aventi caratteristiche di semplicità e sobrietà, eliminando per quanto possibile ogni decorazione ed accessorio superfluo. 

:: Art. 21
L'iscrizione alla SOCREM di Torino di minori o di incapaci sarà eseguita a richiesta dei genitori esercenti la patria potestà ovvero del tutore o del curatore, muniti se del caso dell'autorizzazione del giudice tutelare. 

:: Art. 22
La volontà dei Soci, ove sia contrastata al momento della morte dai congiunti, sarà tutelata dalla SOCREM di Torino occorrendo anche in via giudiziaria. 

:: Art. 23
I pagamenti di tutti servizi resi dalla SOCREM di Torino dovranno essere eseguiti per contanti o mediante assegni o accrediti bancari o postali. Ogni altra modalità di pagamento dovrà essere autorizzata dalla presidenza.

:: Art. 24
Per quanto non previsto nello statuto ed in questo regolamento si applicheranno le leggi vigenti ed il Regolamento per i Servizi Cimiteriali della Città di Torino.